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CON IL DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 2023 CAMBIANO ALCUNE REGOLE DI FUNZIONAMENTO. GRAZIE AL FONDO SI REALIZZANO SOSTANZIALMENTE DUE OBIETTIVI

Con il Decreto Ministeriale 30 Giugno 2023 cambiano alcune regole di funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI. Il Fondo è uno strumento istituito con la Legge n.662/96, ed ha finalità di favorire l’accesso al credito per le piccole e medie imprese (start up comprese), attraverso la messa a disposizione di una garanzia pubblica.
Con questo strumento lo Stato italiano e la UE prestano agli enti finanziatori una garanzia pubblica, che consente ad imprese e professionisti un più semplice accesso al credito bancario. Grazie al Fondo si realizzano sostanzialmente due obiettivi:

  • l’impresa ha la concreta possibilità di sostituire, in parte o in toto, le garanzie richieste dagli intermediari finanziari (banche e società di leasing). In particolare, sugli importi garantiti dal Fondo, non possono essere raccolte ulteriori garanzie reali dell’impresa stessa (ipoteche, pegni, etc.);
  • le banche ottengono una mitigazione del rischio di credito e la possibilità di ridurre in modo importante gli assorbimenti patrimoniali.

La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il Fondo però non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente ed i tassi di interesse, le condizioni di rimborso e le commissioni sono lasciati alla libera trattazione delle parti, fermo restando che, come detto in precedenza, gli intermediari finanziari che utilizzano il Fondo non possono chiedere altre garanzie reali, assicurative o bancarie, al soggetto finanziato. I soggetti che possono essere garantiti dal Fondo sono le Micro Imprese, le PMI ed i Professionisti con la partita iva. La verifica dell’appartenenza as una di queste categorie si effettua tenendo in considerazione anche l’esistenza di eventuali imprese collegate ed il mancato superamento dei seguenti limiti:

  • MEDIE IMPRESE meno di 250 occupati – fatturato annuio non superiore a 50 milioni di euro o totale attivo inferiore a 43 milioni di euro.
  • PICCOLE IMPRESE meno di 50 occupati – fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro o totale attivo inferiore a 10 milioni di euro.
  • MICRO IMPRESE meno di 10 occupati – fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro o totale attivo inferiore a 2 milioni di euro
  • PROFESSIONISTI sono definiti “Professionisti” i soggetti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 14 Gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

Con il decreto in parola, sono anche stati recepiti nuovi regolamenti di esenzione per il settore agricolo e quello della pesca. I regolamenti riepilogano le percentuali di garanzia variabili a seconda del tipo di intervento e il decreto stabilisce un nuovo massimale per beneficiario, che in caso di garanzia diretta è pari a 2.5 milioni di euro. L’importo va conteggiato tenendo conto della quote di capitale già rimborsate dal beneficiario del finanziamento. Come da tabella visibile sul documento vengono riepilogate le percentuali massime di garanzia diretta in funzione della tipologia di operazione, della durata e della tipologia di operazione, della durata e della tipologia di soggetto finale che ne fruisce. Il decreto poi, oltre a chiarire al meglio il funzionamento del Fondo, definisce anche nuove responsabilità. Tra le novità di rilievo si evince che la dimensione di PMI deve essere verificata dalla banca (o altro intermediario finanziario) che concede il finanziamento. Qualora infatti l’azienda dichiari il falso e la banca non corregga l’errore, la garanzia del Fondo diventa inefficace. L’incombenza, ed il rischio di perdita di garanzia, richiederà un ulteriore sforzo al sistema bancario per monitorare i requisiti di accesso per le PMI.