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Trib. Parma, 4 novembre 2021, Pres. Ioffredi, Est. Vernizzi
CONCORDATO PREVENTIVO – Creditore non votante –
Legittimazione all’ opposizione – Sussistenza – Possibilità di censurare la convenienza – Insussistenza.

Il creditore non votante tempestivo, non adesivo nei venti giorni successivi all’adunanza, né esprimente in tale periodo la propria contrarietà alla proposta ed infine costituitosi, se comunque opponente nel giudizio di omologazione, per tale sola veste è abilitato a provocare un controllo sulla regolarità della procedura e la verifica della permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, di natura non ampliativa rispetto alle verifiche comunque già ricadenti tra i doveri del tribunale. Tale creditore può aggiungere — oltre a fatti impeditivi dedotti a contrasto dell’omologazione e da censire ex artt. 180, comma 4, primo periodo ed eventualmente 173 L. fall. — altresì singole vicende individuali, ma senza estensione del thema decidendum sino a ricomprendere le valutazioni sulla convenienza, collettiva o anche solo singolare. Queste ultime, anche ai sensi della disposizione di cui all’art .180, comma 4, seconda parte L. fall., esigono un interesse normativamente qualificato consistente nell’avvenuta espressione tempestiva di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente.

R.G. 3404/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Fallimentare
(decreto di omologazione del concordato preventivo –
articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Antonella Ioffredi Presidente
dott. Enrico Vernizzi Giudice Rel.
dott. Irene Colladet Giudice
nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n° 2/2020 r.g..: promosso da ……………… (C.F. e P.IVA:………….. )
con sede legale in ……………………….. e sede operativa e principale
in ……………….. in persona del Liquidatore ( ), con il patrocinio degli avv.ti Filippo Canepa e Barbara Schiavo ed elettivamente domiciliata in Busto Arsizio (VA), p.zza San Giovanni 2 presso lo studio dei difensori
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice Delegato, ha emesso il seguente


Decreto:

1.rilevato che


• parte ricorrente ha depositato domanda di concordato con riserva in data 21 aprile
2020 ed in data 9 dicembre 2020 ha depositato proposta di concordato ;

  • la proposta, a fronte di un passivo per un valore attestato pari ad € 72.362.854,00 si
    basa su di un piano concordatario totalmente liquidatorio, imperniato sulla dismissione
    dei beni immobili di proprietà della ricorrente e sull’esercizio di azioni legali funzionali
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    all’acquisizione della provvista per effettuare i pagamenti programmati. La proposta ed il
    piano di concordato prevedono:
    A) la vendita delle proprietà immobiliari ( c.d ) a
    condizioni non deteriori rispetto a quelle dell’offerta irrevocabile d’acquisto ricevuta in
    data 7 dicembre 2020 da per un importo
    pari ad € 21.709.797;
    B) l’assunzione da parte del creditore ipotecario dell’obbligo di
    destinare parte delle somme acquisite in esito all’alienazione delle proprietà immobiliari,
    a titolo di finanza esterna, e per un ammontare massimo non superiore ad € 5.431.754,96
    (c.d “credito ipotecario destinato”), al pagamento degli altri creditori concorsuali;
    C) l’incasso dei residui crediti e la messa a disposizione della liquidità, nonché la vendita,
    di tutti i residui cespiti ovvero la dismissione degli stessi;
    D) lo scioglimento ex art. 169 bis l.f. dei contratti preliminari ancora pendenti;
    E) l’esercizio di azione risarcitoria nei confronti di istituti di credito (
    );
    F) l’affidamento ad un unico soggetto specializzato (
    ) di un mandato con rappresentanza per la gestione delle controversie in corso;
    G) la trasformazione della ricorrente in società a responsabilità limitata.
    L’attivo concordatario è stato stimato in misura corrispondente ad € 22.043.084; il piano
    e la proposta prevedono :
  • la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici
    omogenei, e conseguente trattamento differenziato tra creditori concorsuali appartenenti
    a classi diverse (ex art. 160, lettera c e lettera d, l.f.);
  • la non integrale soddisfazione di classi di creditori muniti di privilegio (ex art. 160,
    comma II e art. 182 ter l.f.);
    in particolare in seno alla proposta le classi e la misura di soddisfacimento dei creditori è
    indicata come segue:
  • Classe 1; creditore ipotecario: si prevede il soddisfacimento del relativo credito ( €
    53.247.756,45) in misura pari alla differenza tra il prezzo della vendita delle proprietà
    immobiliari ( realizzato in esito a procedura competitiva strutturata sulla base dell’offerta
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    irrevocabile ricevuta in data 7 dicembre 2020 per € 21.709.797) ed il “credito ipotecario
    destinato” (€ 5.431.754,96) , per un importo pari ad € 16.278.042,04; la classe è ammessa
    al voto per la parte incapiente.
  • Classe 2: creditori con privilegio generale ex artt. 2751 bis n 1, 2778, 2753, 2778 n 18
    cod civ. ( € 76.337,78); si prevede il pagamento del credito , in misura pari al 100%, entro
    120 giorni dall’omologazione, con il “credito ipotecario destinato” (finanza esterna); non
    ammessa al voto in considerazione dell’integrale soddisfacimento del credito.
  • Classe 3: creditori con privilegio generale ex art 2751 bis cod civ; parzialmente capiente
    ai sensi dell’art. 160, II comma, l.f. ( € 351.795); si prevede il pagamento del credito , in
    misura pari al 100%, in parte con risorse proprie della società (liquidità e crediti) e, in
    parte, con il “credito ipotecario destinato” (finanza esterna); non ammessa al voto in
    considerazione dell’integrale soddisfacimento del credito.
  • Classe 4: altri creditori con privilegio generale ex art 2778 n 20 cod civ e fondi rischi,
    totalmente incapiente ex art 160 comma II l.f. (€ 423.007) pagamento del credito in
    misura pari al 20% entro 120 giorni dall’omologa con il “credito ipotecario destinato”
    (finanza esterna); ammessa al voto esclusi i fondi rischi.
  • Classe 5 : creditori chirografari e fondi rischi ( € 6.360.605,24); si prevede il pagamento
    del credito in misura pari al 20% entro 120 giorni dall’omologa con il “credito ipotecario
    destinato” ( finanza esterna); ammessa al voto esclusi i fondi rischi.
  • Classe 6: creditori chirografari per acconti ( 4.228.394,00) si prevede il pagamento del
    credito in misura pari al 20% entro 120 giorni dall’omologa con il “credito ipotecario
    destinato” ; ammessa al voto.
  • Classe 7: creditori postergati ex lege; si prevede il pagamento solo all’esito dell’intero
    soddisfacimento degli altri creditori; ammessa al voto.
    • all’esito dell’adunanza svoltasi in data 1 luglio 2021 non sono state proposte
    contestazioni od osservazioni e sono stati espressi voti favorevoli per € 38.388.868,31 ,
    pari al 88% del totale del passivo ammesso al voto, e, contestualmente, è stata raggiunta
    la maggioranza nelle classi 1 (100% voti favorevoli), 4 (100% voti favorevoli), 5 (82%
    voti favorevoli) e 7 (91% voti favorevoli); il Giudice Delegato si è dunque riservato di
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    decidere in attesa delle manifestazioni di assenso o di dissenso da esprimere nei venti
    giorni successivi;
    • la maggioranza di cui all’art. 177 l.f., raggiunta con i voti pervenuti dopo il deposito
    della relazione ex 172 l.f., nonché in occasione dell’adunanza dei creditori e nei venti
    giorni successivi alla stessa, è risultata quindi pari all’ 88,24% dei crediti ammessi al voto
    (€ 38.388.868,31) con voti contrari per l’ 11,76% ( € 5.116.039,03); hanno votato
    favorevolmente anche la maggioranza delle classi ammesse al voto : classe 1 (100% voti
    favorevoli), classe 4 (100% voti favorevoli), classe 5 (81,86% voti favorevoli), classe 7
    (91,42% voti favorevoli);
    • il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell’articolo 177 l.f.;
    • il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ( art 180 l.f.), nel
    quale non sono state evidenziate circostanze gestionali successive al deposito della
    relazione ex art. 172 l.f. di particolare rilievo o situazioni idonee a modificare la prevista
    percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari ;
    • il decreto di fissazione dell’udienza camerale fissata in data 30 settembre 2021 è stato
    comunicato al Pubblico Ministero ed ai creditori dissenzienti;
    • oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, si sono costituiti in data 30 settembre
    2021 ( ),
    ( ), ( ),
    ),
    ( ) e ( ) con il
    patrocinio dell’avv. VINCENZO ZICCARDI e dell’avv. LUCA BERNI proponendo
    opposizione ai sensi degli artt. 173 e 180 l.f. e chiedendo non darsi luogo all’omologa del
    concordato;
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    • è stato concesso termine fino al 15 ottobre 2021 a per
    formulare eventuali repliche ( depositate in data 14 ottobre 2021);
  1. osservato che :
    • con l’opposizione proposta (anche indicati come
    ) hanno dedotto : a) quali asseriti promissari acquirenti di
    immobili adibiti a prima casa e di proprietà di , la
    violazione da parte di quest’ultima delle disposizioni di cui all’art. 9 D.Lgs 122/2005 per
    aver posto in vendita il complesso immobiliare ( con procedimento ex art 163 bis l.f.)
    senza consentire agli odierni opponenti l’esercizio del diritto di prelazione; b) la
    sussistenza di atti in frode ex art 173 l.f per aver omesso
    di rendere adeguata informazione al ceto creditorio riguardo: b1) ai rapporti tra
    , ed
    b2) al contenzioso in essere tra la medesima ed
    b3) alla controversia programmata nei confronti di
    .; b4) alle eventuali azioni di responsabilità esperibili
    nei confronti degli organi sociali della ricorrente; nonché c) la carenza di convenienza
    della proposta. nelle memorie autorizzate ha eccepito: a)
    l’irritualità dell’opposizione rubricata “ Osservazioni al concordato
    ex art 180 l.f.” ; b) la tardività della stessa per essersi gli opponenti
    costituiti all’udienza camerale anziché nel termine di cui all’art 180 comma II, l.f.; c) la
    carenza di legittimazione degli opponenti per essersi questi ultimi astenuti da qualunque
    manifestazione di dissenso in sede di adunanza e nei venti giorni successivi; nonché d)
    l’infondatezza nel merito delle avverse deduzioni.
    • Preliminarmente, con riguardo alle censure d’irritualità dell’opposizione, è stato
    autorevolmente chiarito ( Cass. 16065/2018) come, in linea generale, l’art. 180 l.f., nel
    prevedere la proponibilità di opposizioni, non richieda uno specifico contenuto del
    relativo atto, che può consistere pertanto nella semplice rappresentazione, nell’ambito
    del giudizio di omologazione, di una volontà contraria alla richiesta di omologa avanzata
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    dal debitore. La formalizzazione di una simile volontà ha, di per sé, l’effetto di
    convogliare il giudizio sul binario procedurale regolato dall’art. 180, comma 4, l.f.; ne
    consegue che, a fronte di una costituzione in un giudizio di omologa pendente che
    formuli eccezioni volte a contrastare la domanda di omologazione presentata dal
    debitore, il Tribunale è tenuto a provvedere nelle forme previste dall’art. 180, commi 4 e
    5, l.f., poiché tale rito si correla con la mera esistenza di manifestazioni di volontà
    contrarie all’omologazione e prescinde dalla ammissibilità o dalla fondatezza delle stesse.
    In altri termini sono l’instaurarsi di un contenzioso sulla possibilità di addivenire a un
    provvedimento di omologa e la conseguente necessità di provvedere in merito a regolare
    lo sviluppo del procedimento, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in termini di
    ammissibilità o fondatezza della contestazione, dato che in entrambi i casi il Tribunale
    deve comunque vagliare la contrarietà all’omologa manifestata dall’opponente e
    provvedere sulla stessa (così Cass. 16065/2018 cit.). L’irritualità dell’opposizione non
    può pertanto precludere l’esame delle doglianze articolate dagli opponenti.
    • Sempre in via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità
    dell’opposizione formulata da in ragione della tardiva
    costituzione in giudizio degli opponenti. Ai sensi dell’art 180 comma II l.f. l’opposizione
    deve essere svolta con memoria di costituzione, da depositarsi dieci giorni prima
    dell’udienza. Si ritiene tuttavia che la norma, che non individua preclusioni, costituisca
    mera espressione del principio di accelerazione e di speditezza; il termine di dieci giorni
    non viene infatti qualificato come perentorio né è prevista alcuna sanzione in caso di
    inosservanza dello stesso, per cui deve ritenersi ammissibile una costituzioneopposizione formulata anche qualche giorno prima ovvero alla stessa udienza fissata per
    l’omologazione ( Tribunale di Perugia 5 luglio 2019). Sotto questo profilo, pertanto,
    l’opposizione della deve considerarsi ammissibile, ancorché
    presentata contestualmente all’udienza camerale.
    • Merita, di contro, parziale accoglimento l’eccezione di carenza di legittimazione
    proposta da , non avendo espresso gli opponenti, né in
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    sede di adunanza (nonostante la presenza del proprio procuratore), né nei venti giorni
    successivi, alcuna manifestazione di voto. “In tema di legittimazione alla opposizione nel
    giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato”, prevista
    dall’art. 180, secondo comma, legge fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai
    creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non
    abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o
    perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti,
    prospettano l’interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al
    trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad
    opporsi all’omologazione. Questi ultimi, pertanto, sono legittimati ad opporsi
    all’omologazione al fine di provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità
    della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, ma
    non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta, la cui contestazione,
    infatti, richiede la tempestiva espressione di un voto di dissenso in una classe a sua volta
    dissenziente ( Cass. 2227/2017; Cass. 13284/2012). Il creditore non votante tempestivo,
    non adesivo nei venti giorni successivi all’adunanza, né esprimente in tale periodo la
    propria contrarietà alla proposta ed infine costituitosi, se comunque opponente nel
    giudizio di omologazione, per tale sola veste è abilitato a provocare un controllo sulla
    regolarità della procedura e la verifica della permanente sussistenza dei suoi presupposti
    di ammissibilità, di natura non ampliativa rispetto alle verifiche comunque già ricadenti
    tra i doveri del tribunale. Tale creditore può aggiungere — oltre a fatti impeditivi dedotti
    a contrasto dell’omologazione e da censire ex artt.180 co.4 primo periodo ed
    eventualmente 173 1.f. — altresì singole vicende individuali, ma senza estensione del
    thema decidendum sino a ricomprendere le valutazioni sulla convenienza, collettiva o
    anche solo singolare. Queste ultime, anche ai sensi della disposizione di cui all’art.180
    co.4 seconda parte l.f. esigono un interesse normativamente qualificato (l’avvenuta
    espressione tempestiva di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente). Gli
    opponenti sono pertanto pienamente legittimati ad opporsi all’omologa; essi, di contro,
    non avendo espresso alcuna manifestazione di voto, non hanno alcuna legittimazione a
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    contestare il giudizio di convenienza della proposta e del piano, già espresso dalla
    maggioranza dei creditori.
    • Nel merito l’opposizione, da valutarsi nella presente sede ai soli fini di operare una
    verifica della regolarità e del permanere dei presupposti di ammissibilità della procedura,
    non è fondata e deve essere rigettata.
    a)La pretesa violazione delle disposizioni di cui all’art 9 D.Lgs 122/2005 in ragione
    dell’asserita permanente efficacia dei contratti preliminari di compravendita immobiliare
    stipulati in data 2 novembre 2010 risulta in primo luogo tardiva, non avendo gli
    opponenti formulato alcuna contestazione nelle precedenti fasi della procedura e
    segnatamente, all’esito dell’adozione del decreto di apertura del procedimento
    competitivo ex art 163 bis l.f., ovvero, all’esito dell’aggiudicazione ; le odierne
    contestazioni si pongono peraltro in aperto contrasto con quanto in più occasioni
    sostenuto dai medesimi opponenti circa l’intervenuto scioglimento dei suddetti contratti
    preliminari ( si richiama al riguardo, da ultimo, la precisazione del credito del 18
    dicembre 2020). Pur nell’ambito della valutazione sommaria che ora occupa, deve in
    ogni caso ritenersi che all’esito degli atti ricognitivi del 17 gennaio 2014 ( doc 28 e 29
    allegati alla proposta), le dichiarazioni rese e sottoscritte dai componenti della
    in data 2 maggio 2016 ( doc 30, allegato alla proposta) ed in
    data 5 febbraio 2020 ( doc 31 e 32 allegati alla proposta), a prescindere dalle espressioni
    utilizzate ( nullità, risoluzione etc) costituiscano inequivocabile manifestazione della
    volontà di determinare lo scioglimento dei richiamati contratti preliminari e di ritenerli
    privi di efficacia per il futuro (e, quindi, al momento del trasferimento a terzi del
    complesso immobiliare di proprietà della società in concordato). Le dichiarazioni con
    cui, nelle date indicate, la , lamentando l’inadempimento della
    promittente alienante, ha denunciato il proprio “totale disinteresse a procedere con i preliminari
    essendo venuti a mancare i presupposti alla base degli atti sottoscritti”, senza formulare, da quanto
    risulta in atti, alcuna richiesta a contenuto risarcitorio ( articolata esclusivamente in sede
    di precisazione del credito in data 18 dicembre 2020), assumono infatti i connotati del
    recesso contrattuale E’ stato chiarito “che il recesso previsto dall’art. 1385 c.c. costituisce
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    nient’altro che una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone l’inadempimento
    della controparte, destinata a divenire operante con la semplice comunicazione alla stessa. Una forma
    non dissimile, cioè, dalla risoluzione di diritto del contratto, disomogenea semmai con la sola risoluzione
    giudiziale. L’alternativa, quindi, tra le due ipotesi regolate dai commi secondo e terzo dell’art. 1385 c.c.
  • tra le quali la parte non inadempiente può scegliere quella che ritiene più conveniente per sè – non è tra
    recesso e risoluzione, bensì tra due discipline della risoluzione, la seconda delle quali consiste nel chiedere,
    indipendentemente dalla caparra, la liquidazione del danno subito nella sua effettiva entità, che
    evidentemente dovrà essere provata”. ( Cass. 20957/2017 in motivazione punto 1.3; in termini
    Cass 5095/2015). Intervenuto il recesso contrattuale a far data, al più tardi , dal 5
    febbraio 2020 deve ritenersi pertanto preclusa la possibilità di chiedere l’adempimento
    del contratto ( Cass. 7313/2017). Peraltro, appare pienamente plausibile anche la tesi,
    differente e contigua, prospettata da secondo cui i
    preliminari ora in esame si sarebbero consensualmente risolti per effetto della “presa
    d’atto” delle manifestazioni di volontà rese dagli opponenti, inviata a questi ultimi dal
    liquidatore di con comunicazione del 21 settembre 2020
    (doc 34) costituendo, tanto le dichiarazioni della che la
    successiva comunicazione di idonea prova scritta1
    dell’intervenuto accordo risolutorio (mai posto in discussione fino al giudizio di
    omologa). Con riguardo alla posizione rivendicata dalla in forza
    dei contratti preliminari stipulati in data 2 novembre 2010 non si ravvisano pertanto
    ragioni di irregolarità della procedura in merito alla pretesa violazione dell’art 9 D.Lgs
    122/2005. Si osserva poi ulteriormente come, anche nell’ipotesi di permanente efficacia
    dei suddetti preliminari, le pretese degli opponenti riguardo all’asserita violazione del
    diritto di prelazione – situazione inidonea ad inficiare l’acquisto del complesso
    immobiliare da parte dell’aggiudicataria ai sensi del comma V della disposizione da
    1
    come è noto infatti la risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento,
    la costituzione o l’estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta “ad
    substantiam”, al pari del contratto risolutorio di un definitivo, rientrante nell’espressa previsione dell’art.
    1350 cod. civ., in quanto la ragione giustificativa dell’assoggettamento del preliminare alla forma ex art.
    1351 cod. civ. – da ravvisare nell’incidenza che esso spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via
    mediata, tramite l’assunzione di obbligazioni – si pone in termini identici per il contratto risolutorio
    del preliminare stesso. ( cass. 13290/2015 tra le molte)
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    ultimo citata, anche in ragione della circostanza che i preliminari in questione, stipulati
    con scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, non risultano trascritti –
    potranno eventualmente tradursi , ove ne dovessero sussistere i presupposti, in un
    credito di natura risarcitoria da accertarsi attraverso un ordinario giudizio di cognizione
    atteso che come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità il decreto “di
    omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa
    conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la
    formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né
    sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale
    ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle
    maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, sicchè non esclude la possibilità di far
    accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo
    assiste” ( Cass. 20298/2014; in termini Cass. 208/2019).
    b) In tema di atti in frode ai creditori è stato chiarito che detti atti vanno intesi, sul piano
    oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul
    giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a
    pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento
    in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai
    creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro
    completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto
    inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole
    volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (
    cass. 15013/2018; Cass. 30537/2018). Deve allora osservarsi come gli opponenti si siano
    profusi nell’indicare situazioni di fatto, asseritamente occultate dalla ricorrente, senza
    indicare in che modo le suddette situazioni, ove conosciute, avrebbero potuto
    pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento
    in caso di liquidazione, rimettendo integralmente tale giudizio all’interprete. In ogni caso,
    anche nel presente frangente, le doglianze degli opponenti si appalesano infondate non
    ravvisandosi, con riguardo agli aspetti indicati, una inadeguata rappresentazione di fatti e
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    circostanze suscettibili di incidere sulla valutazione espressa dai creditori in merito alle
    reali prospettive di soddisfacimento offerte dalla procedura. In ogni caso:
    b.1) Con riguardo alla mancata ostensione nel piano e nella proposta dei rapporti tra
    , ,
    si rileva come gli opponenti abbiano dichiarato di aver reperito le proprie
    osservazioni “dalla semplice estrazione di visure della C.C.I.A.A.” e come, per altro
    verso, i rapporti esistenti tra i suddetti soggetti siano stati più volte menzionati nella
    proposta, nella relazione del Commissario e nell’offerta d’acquisto del compendio
    immobiliare allegata alla proposta ( allegato 14a) dove è dato leggere:
  • “ , società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede
    legale in C.F., P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di
    , capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v. (” “) (p. 1);
  • “Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione n. 1420 conclusa ai sensi e per gli effetti della L.
    130/90 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), avente ad oggetto l’acquisizione da parte di
    di un portafoglio di crediti e altri diritti connessi classificati come “sofferenze” e/o
    “inadempienze probabili” (la “Cartolarizzazione”), ha ceduto a , tra gli altri, il Credito
    (e quindi ) e il Credito (e quindi
    ). ( ) è stata nominata società servicer
    della Cartolarizzazione, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione” ( punto 1.6)
    Si rimanda per ulteriori richiami a pag. 16 e 17 della memoria autorizzata di
    b2) Il contenzioso radicato da nei confronti
    “n.r.g. 4188/2019, pendente avanti il TRIBUNALE DI
    PARMA e avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo promosso appunto da
    per euro 55milioni nei confronti della stessa ” è stato oggetto
    di plurimi richiami, tanto nella proposta che nei relativi allegati ( si rimanda sul punto a
    quanto riportato a pag 17 e 18 della memoria autorizzata di
    del 14 ottobre 2021); il Commissario nella relazione ex art 172 l.f. ha al riguardo
    osservato: “Il sottoscritto ha provveduto a riesaminare la documentazione disponibile, i pareri rilasciati
    dallo studio legale all’attestatore e la relazione di attestazione e dei suoi allegati ed in
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    questa fase preliminare, concorda nel ritenere che stante la carenza di documentazione disponibile
    comprovante eventuali obblighi di ad adempiere un Accordo preso da terze parti possa comportare
    un’azione legale sì possibile, ma al contempo molto difficile in quanto contiene diversi elementi di
    incertezza, tali per cui fare una valutazione ed una quantificazione dell’esito ad oggi pare piuttosto
    complesso, sia in ipotesi concordataria che ovviamente fallimentare. Si segnala che l’attestatore
    relativamente a tale potenziale azione legale, laddove in futuro a seguito dell’emersione di ulteriore
    documentazione e/o valutazioni la ricorrente volesse effettivamente intraprendere il giudizio, è opportuno
    che tale azione non rientri nell’ambito del Servicing oggetto di commento, ma che la società si rivolga ad
    un legale diverso. Pertanto il sottoscritto Commissario, concordando con quanto affermato dall’attestatore
    in merito alla necessità di nominare un legale diverso e ribadendo che comunque trattasi di attivo
    potenziale che in domanda non è stato valorizzato, precisa che la società ricorrente, sotto il controllo degli
    organi della procedura, potrà valutare nel proseguo dell’attività l’eventuale effettiva esperibilità di tale
    azione, richiedendo ad un legale esterno apposito parere preventivo, da sottoporre poi agli organi della
    procedura.”. Non appare pertanto revocabile in dubbio che sul punto i creditori siano stati
    adeguatamente informati, risolvendosi, per il residuo, le osservazioni degli opponenti in
    inammissibili considerazioni in merito alla convenienza economica del piano e della
    proposta cui , come precisato nelle premesse, essi non possono ritenersi legittimati.
    b.3) Il contenzioso nei confronti di è posto
    al centro della proposta e del piano ( si rimanda sul punto a quanto dedotto a pag . 21
    riguardo al contratto di servicing da nella più volte citata
    memoria autorizzata e dal Commissario nella relazione ex art 172 l.f. ); anche nel
    frangente, pertanto, deve ribadirsi, come vi sia stata un’adeguata informazione del ceto
    creditorio, risolvendosi, per il residuo, le osservazioni degli opponenti in inammissibili
    considerazioni in merito alla convenienza economica del piano e della proposta.
    b4) il tema della responsabilità degli amministratori ha costituito oggetto di apposito
    parere legale (doc. 14.E allegato alla proposta); la proposta a p. 17 recita “La Società non
    ritiene che sussistano i presupposti per ulteriori azioni risarcitorie e/o recuperatorie da proporre nei
    confronti degli organi societari e/o di terzi; la Società si impegna, comunque, fin da ora, ad esercitare le
    eventuali azioni che dovessero essere individuate come esperibili nella Relazione ex art. 172 L.F. che
    sarà redatta dal Commissario Giudiziale. Le risorse che saranno rinvenienti dall’esercizio delle azioni (e
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    da tutte le altre attività che dovessero pervenire alla Società) saranno, al netto dei costi prededucibili,
    messe a disposizione dei Creditori Concorsuali e distribuite nel rispetto dell’ordine dei privilegi”; a p. 51
    della proposta, con riguardo al contratto di servicing è dato leggere: “(b) le controversie attive
    da avviare, con ciò intendendosi: … b.ii) le ulteriori azioni risarcitorie e/o recuperatorie da proporre nei
    confronti degli organi societari e/o di terzi, che dovessero essere individuate come esperibili nella
    Relazione ex art. 172 L.F. che sarà redatta dal Commissario Giudiziale, previa autorizzazione degli
    Organi della Procedura”. L’argomento è stato affrontato dal Commissario2 nella suddetta
    relazione posta a disposizioni dei creditori. Anche sotto i profili da ultimo evidenziati
    deve ritenersi non vi sia stata alcuna carenza di informazione, risolvendosi, ancora una
    volta, le osservazioni degli opponenti riguardo alle valutazioni in concreto effettuate in
    2
    “Da quanto illustrato infatti in domanda, la disamina degli eventi analizzati in sede di analisi delle potenziali azioni verso
    , consente di fornire un sostanziale e generale giudizio sulla corretta ed adeguata gestione della Società da parte
    dell’Organo amministrativo, con riferimento in particolare alla causa determinante della crisi aziendale, ovvero il mancato rispetto da
    parte di dell’Accordo con le Banche. Secondo i Legali e gli attestatori, eventuali considerazioni critiche rispetto a quanto
    l’Organo amministrativo avrebbe potuto o dovuto fare in relazione al comportamento di appaiono, estremamente difficili,
    essendo legate alla valutazione complessiva della vicenda e agli eventuali elementi e/o profili che potrebbero emergere esclusivamente
    nell’ambito di un contraddittorio giudiziale con , ma che evidentemente, con le conoscenze attuali non sussisterebbe. Più in
    generale, tale giudizio, trova conferma anche nell’esame dei Libri sociali, con particolare riferimento ai processi decisionali dell’organo
    amministrativo, come descritti nei vari verbali delle riunioni di CdA dell’ultimo quinquennio e ampiamente illustrati sia nella
    proposta di concordato che nell’attestazione, cui si rimanda. Anche il sottoscritto ha preso visione dei libri sociali e dalla lettura degli
    stessi in effetti emerge innanzi tutto che l’organo amministrativo si riuniva costantemente e che le informazioni sull’evoluzione della
    situazione rispetto all’accordo ex art. 67 L.F., risultano aver circolato in modo tempestivo e dettagliato tra gli Organi sociali. Inoltre
    la Società, per il tramite dei suoi Organi, risulta che si sia affidata nel tempo a professionisti esperti, che partecipavano anche alle
    riunioni fornendo il loro contributo affinché il CdA assumesse decisioni motivate da congrue e adeguate analisi economiche e
    giuridiche, sia con riferimento alla gestione dei rapporti ordinari e contenziosi, sia nei rapporti con e, poi, con
    Tenuto conto di ciò, i citati legali e gli attestatori ritengono che gli organi sociali all’epoca vigenti abbiano operato, sia pur in
    situazione di difficoltà, con motivati criteri di razionalità, sia evidenziando che in tali periodi la gestione è stata prudenziale non
    venendo compiute operazioni diverse da quelle di pura amministrazione/conservazione ordinaria e sia con riguardo al rinvio della
    data di approvazione del bilancio 2019 che è stato determinato e motivato, in modo trasparente, da elementi di oggettiva
    indeterminatezza dei valori da appostare in bilancio, nonché dalla volontà di non arrecare un danno alla Società con riferimento agli
    Accordi.Si concorda quindi con le conclusioni cui sono pervenuti sia i legali della ricorrente che gli attestatori, ritenendo anche il
    sottoscritto che allo stato attuale e a seguito delle citate delle analisi svolte in questo breve lasso di tempo, il CdA, nel difficile periodo
    di svolgimento del piano ex art. 67 L.F. e successivamente anche a seguito all’inadempimento di , abbia gestito la
    situazione in modo tempestivo e con ragionevolezza, prendendo le necessarie decisioni a tutela della Società e dei suoi creditori con gli
    elementi che aveva a disposizione”.
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    seno alla procedura, in inammissibili censure in merito alla convenienza economica
    della proposta e del piano ( valutata favorevolmente dall’88% dei creditori).
  1. ritenuto dunque che:
    • il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell’articolo 177 del regio decreto
    16 marzo 1942 n° 267;
    • il decreto di fissazione dell’udienza camerale è stato comunicato al Pubblico Ministero
    ed ai creditori dissenzienti;
    • la procedura si è regolarmente svolta e non si ravvisano sopravvenute circostanze
    suscettibili di far venir meno le condizioni di ammissibilità della procedura ;
    4.rilevato inoltre che
    • il concordato consiste, in parte, nella cessione di beni;
    • la proposta, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 182, c.1 l.f., dispone in ordine alla
    nomina del Liquidatore individuato nella persona della Dott.
    ( ), dottore commercialista con
    , con il quale è stato concordato un compenso di euro 52.000
    oltre oneri accessori di legge;
  • occorre nominare un Comitato dei Creditori che assista alla liquidazione ed un
    liquidatore, affinché quest’ultimo proceda alla liquidazione con le modalità 108 ter del
    regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, in quanto compatibili;
    P.Q.M.
    a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così
    provvede:
    1 – rigetta l’opposizione proposta da;
    2 – omologa il concordato preventivo proposto da
    (C.F. e P.IVA: ) con sede legale in
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    , e sede operativa e principale in
    in persona del Liquidatore ( ) ;
    3 – nomina Liquidatore Giudiziale il dott. FRANCESCO FODERARO
    ( ), dottore commercialista con studio in
    ;
    4 – emana le seguenti disposizioni esecutive:
    a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al
    Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività
    di liquidazione e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere del Commissario
    Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario,
    nell’area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;
    b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il
    Liquidatore dovrà munirsi dell’autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere
    favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice
    Delegato;
    c) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l’autorizzazione del
    Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
    d) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in
    cancelleria dell’elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione,
    trasmettendone copia a mezzo PEC tutti i creditori, al Giudice Delegato ed al
    Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell’area del sito internet
    www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;
    e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto
    corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto
    preventivo del Commissario Giudiziale;
    f) Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro
    previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
    g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via
    via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto, vistati dal Commissario
    Giudiziale e corredati dal parere del Comitato dei creditori, con la eventuale previsione
    Firmato Da: VERNIZZI ENRICO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 64e3c5c6318c2edd5d1a2179f6f93110 – Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 10a34fa
    di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata. I
    piani di riparo saranno trasmessi al Giudice Delegato, inviati a mezzo PEC a tutti i
    creditori avvertendoli che decorrerà il termine perentorio di quindici giorni per
    formulare osservazioni allo stesso Liquidatore; il Commissario giudiziale procederà alla
    pubblicazione dei piani di riparto nell’area del sito internet www.fallimentiparma.it
    riservata ai creditori;
    h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il
    Liquidatore trasmetterà al Giudice Delegato il rendiconto finale corredato dalla
    documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori,
    unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all’attestazione di
    quest’ultimo circa l’avvenuta presentazione e la completezza della documentazione
    attestante i pagamenti. Il Giudice Delegato disporrà la trasmissione a mezzo PEC ai
    creditori e fisserà la data dell’udienza per l’approvazione; il Commissario Giudiziale
    provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell’area del sito internet
    www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;
    i) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno
    provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente
    prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del
    concordato.
    5- riserva al Giudice Delegato, previa sottoposizione dei nominativi da parte del
    Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno,
    in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma l.f.;
    6- dispone che il presente decreto venga inserito nel fascicolo 2/2020 reg.conc.prev. e
    venga pubblicato a norma dell’articolo 17 l.f. e sul sito internet www.fallimentiparma.it
    Parma, 4 novembre 2021
    Il Giudice Rel. Il Presidente
    Dott.Enrico Vernizzi dott. Antonella Ioffredi