La risoluzione della Agenzia delle Entrate 13/E/2018, pubblicata lo scorso Febbraio, tratta di un argomento particolarmente attuale, il quale rappresenta un beneficio fiscale utilizzabile anche delle Spac (Special Purpose Acquisition Company).
Il principio desumibile dalla risoluzione n. 13 è che la fusione per incorporazione di una società consolidante (Alfa), in una società esterna alla fiscal unit (Beta), non interrompe la tassazione di gruppo qualora tale operazione rappresenti la conclusione di un processo di integrazione societaria finalizzata alla quotazione di Borsa della stessa consolidante (Alfa).
Per comprendere meglio la portata del chiarimento ministeriale è utile rammentare cosa intendiamo per Spac e cosa consentono le norme che disciplinano il Consolidato fiscale o fiscal unit.
LA NATURA DELLA SPAC
La particolare congiuntura positiva della Borsa, e l’ingente massa di liquidità sul mercato, hanno indubbiamente focalizzato l’attenzione delle imprese industriali verso un percorso di quotazione, tanto per riuscire a reperire nuovo ‘capitale paziente’ (in contrapposizione a quello del Private Equity, ampiamente disponibile ma sicuramente desideroso, a quattro-cinque anni data, di riuscire a disinvestire), quanto per l’effetto reputazionale che la quotazione al listino di Borsa può comportare. Molte imprese perciò si chiedono come approfittare del momento positivo dei mercati per “entrare”, ma il percorso per la quotazione è spesso lungo e costoso, persino nel caso dell’Aim (Alternative Investment Market).
C’e bisogno, infatti, di collocare tra gli investitori istituzionali un aumento di capitale, cosa che risulta sicuramente più facile quanto più l’impresa che lo sollecita è nota al grande pubblico. Esiste, al riguardo, un particolare strumento di investimento, noto come Spac, che può consentire alle imprese in cerca di capitali di accelerare il proprio processo di quotazione, attraverso una fusione per incorporazione tra la Spac e l’impresa prescelta. La Special Purpose Acquisition Company, è una società- veicolo che, quotandosi, raccoglie i capitali per acquisire una sola P.mi.
Una volta completata l’acquisizione, la società-bersaglio (target), viene fusa con il veicolo e si trova quotata in Borsa Italiana. La fusione (cosiddetta business combination) con la società target si deve realizzare in un breve arco temporale, che di solito non supera i 12/24 mesi. La Spac è priva di personale, di operatività e debiti e viene costituita da promotori provenienti dal mondo dei professionisti di comprovata esperienza finanziaria. Dopo averla costituita e capitalizzata, i promotori ne richiedono la quotazione in borsa, prima ancora che essa si fonda con una società non quotata (la target), per far af fluire a quest’ultima sia la liquidità raccolta, sia la sua caratteristica di essere già stata ammessa alla quotazione sul listino borsistico.
LE QUATTRO FASI
- costituzione della Compagnia da parte dei promotori e sponsor che effettuano un aumento di capitale;
- I.P.O. offerta iniziale con assegnazione di Azione e warrant;
- individuazione di una società target da acquisire;
- fusione, oppure liquidazione della Spac entro 12/24 mesi.
La Spac è inizialmente finanziata da promotori, sponsor che sostengono i costi della offerta pubblica iniziale. E, l’Ipo iniziale prevede che i sottoscrittori ricevano azioni e un warrant cedibili separatamente. Con il warrant il proprietario ha il diritto di avere azioni ordinarie della Spac a un prezzo pari al 75% del valore di collocamento che può esercitare quando la business combination è stata del tutto completata.
La Spac ha un profilo di rischio molto basso, per un tempo limitato, ma possibilità di guadagno anche molto elevate, se l’operazione giunge a conclusione. Infatti, questo tipo di veicolo finanziario prevede che chi ha investito, ma non è d’accordo sulla operazione, possa ritirarsi, recuperando gran parte del capitale ve
IL REGIME DEL CONSOLIDATO FISCALE O FISCAL UNIT
Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117 – 128 del T.U.I.R., ex D.P.R. n. 917/86) è un regime fiscale opzionale che consente alle società – appartenenti ad un gruppo – di calcolare le imposte in modo unitario sulla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti. Optando per tale regime, la società controllante ha la possibilità di liquidare l’Ires in modo unitario, applicandola su di un’unica base imponibile, pari alla somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime della tassazione di gruppo. In sintesi, il beneficio è generalmente costituito dal poter compensare gli utili di alcune società del gruppo con le perdite di altre.
Le disposizioni attuative del regime in argomento si rinvengono nel D.M. 9.6.2004, recentemente abrogato e sostituito dal D.M. 1.3.2018.
Proprio in tali disposizioni attuative, e precisamente all’art. 13, commi 5 e 6 (ora ar t.13, commi 4 e 5 del nuovo D.M.) è stabilito che la tassazione di gruppo (fiscal unit) si interrompa nel caso in cui il soggetto controllante non rivesta più il ruolo di consolidante, ma venga incorporato da Beta, che diventa a sua volta consolidante, con l’effetto di determinare la riattribuzione delle perdite fiscali non utilizzate dalla fiscal unit alla controllante.
Con la risoluzione ministeriale in commento, l’Agenzia delle Entrate ha inteso valorizzare alcune specificità della Spca. Infatti, pur non essendo quest’ultima neo costituita, va invece considerata come tale, dal momento che non ha una propria operatività ed è stata creata al solo fine di individuare una target ed agevolarne la sua quotazione in Borsa attraverso la sua acquisizione.
Lo specifico ruolo della Spac, unito alla necessaria fusione come conclusione del procedimento di quotazione, fa ritenere che la fiscal unit, di fatto, non abbia cambiato la consolidante, diversamente da quanto accadrebbe invece in caso di fusione di consolidanti con società esterne al perimetro e preesistenti.